Statuto dell’Associazione di Promozione Sociale
“INCANTO APS”
Titolo I Costituzione, Finalità, Durata
Art. 1 Denominazione e Sede
È costituita e organizzata ai sensi degli articoli 35 e seguenti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117 un’Associazione di Promozione Sociale, che assume la denominazione di “INCANTO APS””.
L'Associazione ha sede in Torino (TO) via Giovanni Francesco Napione n. 8/A Il cambio di sede all'interno dello stesso comune non comporta modifica statutaria.
Art. 2 Finalità
L'Associazione è un Ente non commerciale e senza scopo di lucro, che, sulla base del principio di sussidiarietà, secondo quanto previsto dall'art.118 della Costituzione, in conformità con la legge 106/2016 e il Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n.117, e successive modificazioni, opera con finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per consentire ai propri associati e ai cittadini in genere, attraverso l'attività esercitata, crescita civile e culturale, coesione sociale e miglioramento della qualità della vita, anche al fine di sostenere l'autonoma iniziativa di quanti concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona e a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa.
Nell’ambito delle finalità e dei principi generali, l’Associazione si prefigge in particolare
A tal fine, essa svolge in modo prevalente, in favore dei propri associati, dei loro familiari e di terzi, le attività di interesse generale previste dal presente statuto, in forma o di azione volontaria, o di erogazione gratuita di servizi o di produzione o scambio di beni e servizi.
L'associazione, in quanto non riconosciuta, è regolata inoltre dagli articoli 36 e seguenti del codice civile.
Art. 3 Durata
La durata dell’Associazione è illimitata. Essa potrà essere sciolta solo con delibera dell’assemblea straordinaria degli associati, con le modalità previste dal presente statuto.
Titolo II Attività esercitate
Art. 4 Le attività dell'Associazione
L'Associazione esercita e organizza le seguenti attività, in conformità a quanto previsto dagli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e dal presente statuto:
Art. 5 Attività di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione esercita e organizza in via principale e in modo prevalente le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni:
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In particolare, nell’ambito delle suddette attività di interesse generale, esercita e organizza le seguenti attività:
_ corsi, seminari, workshop, spettacoli, dibattiti, proiezioni, stage, serate a tema, conferenze, viaggi, ricerche interdisciplinari inerenti all'arte nelle sue molteplice espressioni e a tutte le discipline similari legate al benessere psicofisico ed energetico e tutte le nuove discipline rientranti nelle professioni non regolamentate come da legge 4/2013, in Italia e all’estero;
- corsi artistici per disabili per promuovere la loro crescita ed integrazione. Saranno anche organizzate serate a tema o spettacoli con lo scopo di raccogliere fondi a favore di queste categorie ed enti che se ne occupano.
e avendo particolare riguardo a:
Tutte le attività possono essere svolte anche tramite la produzione di servizi e la gestione e/o conduzione di impianti, strutture e locali, propri o di terzi, pubblici o privati, anche in collaborazione con altri soggetti, e la loro messa a disposizione ai propri associati, ai familiari conviventi degli stessi, nonché alle associazioni affiliate al medesimo Ente cui l'associazione è affiliata e ai loro associati, anche tramite il pagamento di corrispettivi specifici, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 6 Attività secondarie e strumentali alle attività istituzionali di interesse generale
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione:
Art. 7 Attività di raccolta fondi
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l’associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, secondo quanto previsto dagli art. 7 e 79 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva.
L'attività di raccolta fondi può essere realizzata sia occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, sia in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico, in conformità a quanto disposto dalla normativa vigente.
Titolo III Funzionamento e Amministrazione
Art. 8 Gestione delle attività organizzate
Per la realizzazione delle sue attività e per la gestione sul territorio, a tutti i livelli, di progetti in materia di associazionismo sociale, per la realizzazione di specifici obiettivi, per la gestione diretta di determinati servizi, l'Associazione può collaborare con altri enti del terzo settore e con enti senza fini di lucro nonché con soggetti pubblici e privati. Può inoltre stipulare con essi accordi e convenzioni e promuovere e/o costituire e/o aderire, e/o collaborare con Associazioni, Istituti, Fondazioni, Cooperative, Imprese sociali e/o altri enti di carattere strumentale senza fini di lucro. Per la gestione di tali attività privilegia gli apporti che si basano sulle prestazioni personali, spontanee, volontarie e gratuite, senza fini di lucro, neanche indiretti e si avvale in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.
Quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle suddette attività e al perseguimento delle finalità statutarie, e nei limiti di quanto previsto dall'art.36 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, l'Associazione può ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, o di lavoro dipendente, o ad altre forme di collaborazione consentite dalla legge, anche dei propri associati.
Art. 9 Apporto dei volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro qualifica è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione. La loro attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo dell’Associazione, anche con i criteri di cui all'articolo 17 comma 4 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. L'associazione iscrive in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale. Tutti i volontari devono essere assicurati contro le malattie e gli infortuni connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Art. 10 Esercizio Sociale, Bilancio d'Esercizio, Scritture Contabili, Bilancio Sociale
L’esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Per ogni esercizio sociale il Consiglio Direttivo predispone, in conformità alla normativa vigente e alla modulistica definita con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 5 marzo 2020 e successive modificazioni, il bilancio di esercizio, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000,00 euro, il bilancio può essere redatto sotto forma di rendiconto di cassa.
Il Consiglio Direttivo documenta inoltre il carattere secondario e strumentale delle attività diverse dalle attività istituzionali o di raccolta fondi nella relazione di missione, o in un’annotazione in calce al rendiconto per cassa o in una nota integrativa al bilancio.
Il bilancio di esercizio deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione ed è corredato di tutti i documenti previsti dalla normativa vigente.
Esso deve essere approvato dall’Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.)
Le scritture contabili sono tenute a norma degli articoli 86 e 87 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, per quanto applicabili.
Qualora il Consiglio Direttivo dell’Associazione lo ritenga opportuno o obbligatoriamente, se l’Associazione ha conseguito ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a 1 milione di euro, deve essere redatto inoltre il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'articolo 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Il bilancio sociale deve essere redatto secondo le linee guida approvate con decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 4 luglio 2019 e successive modificazioni, deve essere approvato dall’Assemblea sociale entro il 30 aprile di ogni anno e depositato presso il registro unico del terzo settore entro il 30 giugno.
Art. 11 Informativa sociale
Il bilancio di esercizio e le relazioni illustrative dello stesso, e il bilancio sociale, devono essere affissi presso la sede sociale, e trasmessi a tutti gli associati aventi diritto al voto oppure pubblicizzati per il tramite del sito sociale.
Se i ricavi, le rendite, i proventi o le entrate comunque denominate sono superiori a 100.000,00 euro, o al diverso limite stabilito dalla normativa vigente, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati devono essere pubblicati sul sito internet dell'associazione o sul sito internet della Rete Associativa cui si aderisce.
Art.12 Patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è costituito:
Fa parte del Patrimonio, oltre a quello esistente, ogni suo futuro incremento. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui al presente statuto.
E' vietata la distribuzione, anche indiretta, quest’ultima come definita dall’articolo 8 comma 3 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto con le modalità previste dal presente statuto.
Art.13 Fonti di finanziamento
Le fonti di finanziamento dell’Associazione sono costituite:
Art.14 Libri sociali e Registro dei Volontari
L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dall'art. 15 del Decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni. In particolare, a cura del Consiglio Direttivo, l’associazione deve tenere i seguenti libri:
Deve tenere inoltre il registro dei volontari di cui all'articolo 17 del DLGS 117/2017, in cui vanno iscritti tutti i volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa. Il registro può essere anche tenuto in formato elettronico,
Nel caso sia istituito l'Organo di Controllo, deve essere tenuto, a cura di tale Organo, il libro delle sue adunanze e deliberazioni.
Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre ottenere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. Le modalità con cui presentare domanda e ogni altro aspetto organizzativo relativo sono stabiliti dal regolamento dell'Associazione.
Titolo IV Gli Associati
Art.15 Adesione all'Associazione
L’associazione non dispone limitazioni all’ammissione degli associati, né con riferimento alle condizioni economiche né di qualsiasi altra natura. Possono pertanto aderire all'associazione, diventandone associati, tutte le persone fisiche e gli Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che ne condividono i principi e le finalità, che accettano le regole del presente statuto, e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze, contribuendo a realizzare gli scopi che l'Associazione si prefigge. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può mai essere inferiore al minimo stabilito dall'articolo 35 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni.
Per aderire all'Associazione si deve farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, con le modalità stabilite dal Regolamento. Nel caso di minori, la domanda è presentata da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Nel caso di altri Enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, la domanda di adesione è presentata dal Legale rappresentante di tali Enti. Il Consiglio Direttivo si pronuncia sulla richiesta non oltre 30 giorni dalla data della sua presentazione. Per quanto riguarda l'ammissione delle persone fisiche, il regolamento dell'Associazione può delegare il Presidente, o altro componente del direttivo della stessa all'accoglimento della domanda; il provvedimento sarà soggetto a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Direttivo.
Il richiedente deve essere informato dell'accoglimento della richiesta. In caso di mancato accoglimento, al richiedente deve essere trasmesso il provvedimento motivato del diniego. L'interessato, nei successivi trenta giorni, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L'accoglimento della richiesta dà diritto al rilascio immediato della tessera sociale purché siano contestualmente versate le quote sociali prescritte. Del rilascio deve essere fatta annotazione sul libro degli associati. La tessera ha valore annuale. Gli associati rinnovano il vincolo associativo tramite il rinnovo del tesseramento. Essi, con la domanda di adesione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'associazione.
La quota sociale corrisposta dall'associato rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'associazione, non costituisce in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile, non è trasmissibile né rivalutabile neanche in caso di morte. Lo status di associato, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal presente statuto. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, né partecipazioni temporanee, né limitazioni in funzione della partecipazione alla vita associativa.
Le modalità e le condizioni di associazione e ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, sono disciplinate dal regolamento.
Art. 16 Diritti degli associati
Gli associati hanno diritto:
E' garantita la libera eleggibilità degli organi amministrativi, secondo il principio del voto singolo. Hanno diritto all’elettorato attivo e passivo tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi e in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative. Gli associati minorenni acquisiscono il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età; sino ad allora sono rappresentati nei rapporti sociali da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
Tutti gli associati delle associazioni aderenti possono essere eletti a far parte degli organi sociali. Gli Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro aderenti all'Associazione sono rappresentati in assemblea dal loro legale rappresentante.
Art.17 Doveri degli associati
Gli associati sono tenuti:
Art. 18 Perdita della qualifica di associato
Gli associati perdono tale qualifica:
Competente in merito all’esclusione, alla radiazione o all’espulsione degli associati, è il Consiglio Direttivo dell'Associazione, che opera con deliberazioni motivate. Contro tali deliberazioni, l'associato può ricorrere, entro 60 giorni dalla data in cui il provvedimento gli è stato comunicato, all'assemblea sociale, che delibera sulla richiesta, se non esplicitamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
L’associato può sempre recedere dall’associazione. Chi intende recedere dall’associazione deve comunicare in forma scritta, almeno tre mesi prima, la sua decisione al Consiglio Direttivo. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno associativo in corso. In caso di recesso, decadenza, esclusione, espulsione, radiazione, decesso, o scioglimento dell’Associazione, gli associati o i loro eredi non hanno diritto di chiedere la divisione del fondo comune né pretendere la restituzione della quota o del contributo versato.
Titolo V Organi dell'Associazione
Art. 19 Organi Sociali
Sono Organi dell'Associazione:
Art. 20 L'Assemblea Sociale
E' il massimo organo dell’Associazione e determina l’applicazione degli indirizzi generali di carattere politico e programmatico. E’ composta dagli associati in regola con il tesseramento e il versamento delle quote associative alla data della sua convocazione. Hanno diritto al voto tutti gli associati maggiorenni iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Gli associati minori iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati, sono rappresentati in assemblea da chi ne esercita la responsabilità genitoriale.
L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente dell'Associazione. Le convocazioni, con libertà di mezzi, devono riportare l'ordine del giorno, la data e il luogo di svolgimento e devono essere rese noto con un preavviso di almeno 7 giorni dalla data di svolgimento.
In via ordinaria si riunisce una volta l'anno, entro il 30 aprile di ogni anno) In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente un decimo degli associati aventi diritto al voto, o quando lo richieda la maggioranza dei componenti il Consiglio Direttivo o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione dell’assemblea entro i 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l’identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto, che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.
Quale Assemblea ordinaria:
Sia in via ordinaria che straordinaria:
In tutte le assemblee, per la validità delle riunioni, in prima convocazione è sempre necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti; in seconda convocazione, che non può tenersi nello stesso giorno della prima, la riunione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, conformemente alle disposizioni del Codice Civile.
Gli associati possono farsi rappresentare nelle riunioni da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. In tutte le assemblee, ogni associato ha diritto a un voto e può essere titolare di un'altra delega oltre alla sua. I rappresentanti degli associati che siano enti del Terzo settore, hanno diritto a cinque voti. Si applica l'articolo 2373 del Codice Civile, in quanto compatibile. Le delibere sono assunte a maggioranza dei voti dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea sociale. Per le modifiche da apportare allo statuto è indispensabile, in prima e seconda convocazione, la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole di almeno i due terzi dei presenti. Per eleggere i candidati alle diverse cariche sociali, si vota sempre a scrutinio segreto, con la possibilità di poter ricorrere all'ausilio di strumenti elettronici. Le altre votazioni possono essere effettuate per alzata di mano con controprova o per appello nominale.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. Non possono partecipare alle assemblee, né votare nelle stesse, i soggetti non in regola con il pagamento delle quote sociali.
Art. 21 Il Consiglio Direttivo
E’ eletto dall'Assemblea Sociale. E' composto da un minimo di 3 a un massimo di ______membri compreso il Presidente. La maggioranza dei suoi componenti è scelta tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. I suoi componenti durano in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali e all’approvazione del bilancio di esercizio, e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio o quando il totale dei suoi componenti sia ridotto a meno della metà.
Esso ha i seguenti ruoli, compiti e poteri:
Il Consiglio Direttivo è insediato dal Presidente dell’Associazione, che lo presiede, entro 15 giorni dalla sua elezione. In via ordinaria, si riunisce di norma ogni due mesi. In via straordinaria, si riunisce ogni qualvolta lo richiedano al suo Presidente, la maggioranza degli associati aventi diritto al voto, o un terzo dei membri del Consiglio direttivo, o il Presidente stesso, il quale provvederà alla convocazione entro 15 giorni dalla richiesta e alla celebrazione entro i successivi 15 giorni. Sia in via ordinaria che straordinaria, è convocato dal suo Presidente. Per la validità delle sue riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti.
Si riunisce presso la sede sociale o nel diverso luogo indicato nella convocazione e può svolgersi anche a distanza, in collegamento audio/video. In questo caso, il Presidente accerta preventivamente l’identità e la legittimazione degli intervenuti e qualora si voti a scrutinio segreto che sia garantita la non riconoscibilità dei voti espressi.
Delibera sulle questioni all'ordine del giorno. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e dovranno essere riportate nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo. I membri del Consiglio Direttivo devono chiedere l’iscrizione della loro nomina nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, con le modalità e nei termini previsti dall'art. 26 del DLGS 117/2017. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio Direttivo è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza. Al conflitto di interessi dei membri del Consiglio Direttivo si applica l’articolo 2475 -ter del codice civile.
Art. 22 Il Presidente
E’ eletto dall'Assemblea Sociale tra tutti gli associati. Dura in carica 4 anni e comunque fino all’assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali, ed è rieleggibile. Il Presidente decade prima della fine del mandato quando l'assemblea sociale non approva il bilancio d'esercizio.
Ha la rappresentanza legale dell’Associazione e, nei confronti dei terzi, esercita i poteri di firma e di ordinaria amministrazione. Su specifica delega del Consiglio Direttivo, esercita i poteri di straordinaria amministrazione. Propone al Consiglio direttivo la nomina di uno o più Vice Presidenti. Predispone il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale, e le relazioni relative. Esercita tutti i poteri, i ruoli e le funzioni che lo statuto o la legge non attribuiscono ad altri organi sociali. In caso di assenza o impedimento è sostituito dal Vice Presidente vicario, che ne assume tutti i poteri.
Art. 23 L'Organo di Controllo
Qualora l'Associazione abbia superato per due esercizi consecutivi due dei limiti fissati dall'art. 30 comma 2 del decreto legislativo 117/2017, l'Assemblea sociale, a norma dello stesso articolo, deve nominare l'Organo di Controllo, anche monocratico, i cui componenti devono possedere i requisiti, ed esercitano le prerogative, di cui allo stesso articolo 30. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
L’organo di controllo, qualora tutti i suoi componenti siano revisori legali dei conti iscritti nell’apposito registro, esercita inoltre la revisione legale dei conti, nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 del decreto legislativo 117/2017, e nel caso in cui non sia nominato un soggetto appositamente incaricato di tale revisione.
Titolo VI Disposizioni varie e finali
Art. 24 Iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore
Ai sensi dell’articolo 11 del Decreto Legislativo 117/2017 l'Associazione si iscrive nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e una volta iscritta indica gli estremi dell'iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Ai sensi del Decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali n.106 del 15 settembre 2020 e successive modificazioni, l’Associazione si iscrive tramite il proprio legale rappresentante o la rete associativa cui aderisce, fornendo le informazioni di cui all'articolo 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di ente non commerciale per le finalità di cui all'articolo 83 dello stesso decreto. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente.
Fino all’operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo settore continuano ad applicarsi per l’associazione le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall’iscrizione nei Registri APS previsti dalla specifica normativa di settore. Il requisito dell’iscrizione al Registro unico nazionale del Terzo settore, nelle more dell’istituzione del Registro medesimo, si intende soddisfatto da parte dell’associazione, ai sensi dell’art. 101 del Codice del terzo settore, attraverso la sua iscrizione al Registro regionale o nazionale delle associazioni di promozione sociale.
Art. 25 Trasformazione, fusione e scissione dell'Associazione
L'assemblea dei soci può deliberare la trasformazione, la fusione e la scissione dell'Associazione ai sensi dell'articolo 42 bis del codice civile. Il quorum deliberativo è lo stesso previsto per l'approvazione delle modifiche statutarie.
Art. 26 Scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre, secondo le disposizioni dell’art. 21 del Codice Civile, il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore. A tal fine l’Assemblea nominerà un Collegio dei Liquidatori. Il quorum necessario per la sua nomina è lo stesso necessario per la validità dell’Assemblea.
Art. 27 Rimandi al Regolamento dell'Associazione, al codice civile e alla normativa di settore
L'Associazione si dota di un Regolamento che disciplina sia le materie previste dal presente Statuto sia quanto ulteriormente necessario per il suo funzionamento.
Per quanto non contemplato nel presente Statuto e nel Regolamento, si applica quanto disposto dal decreto 117/2017 e successive modificazioni e, in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché la normativa specifica di settore. Per quanto non è riconducibile alle suddette norme, decide l'Assemblea a maggioranza assoluta dei partecipanti.
Norma transitoria.
Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore sono operativi dal momento della sua istituzione. Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all'approvazione di una normativa specifica, sono operativi dal momento della sua entrata in vigore.